Istruzione Parentale - Indicazioni operative

CIRCOLARE N. 218                                                                                               Forlimpopoli, (vedi segnatura)

prot. n. (vedi segnatura)



Ai genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale

Al sito web

Agli atti

OGGETTO: INFORMATIVA sull’Istruzione Parentale - aspetti normativi e operativi

Istruzione parentale

Nella presente informativa si utilizza l’espressione “istruzione parentale” nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione: scuola familiare, parentale, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: homeschooling o home education.

Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. Questo può avvenire anche in luoghi diversi dall’abitazione, con persone “scelte” dalla famiglia e anche in gruppi di ragazzi.

Le principali norme di riferimento di tale istituto sono:

Costituzione Italiana: artt. 30-33-34;

D.lgs. 297/1994, artt. 111-114;

D.M. 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1;

D.lgs. 59/2004 art. 8 comma 4 e art. 11 commi 5 e 6;

D.lgs. 76/2005 art. 1 commi 4 e 5;

C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23-12-2005;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 622;

C.M. 35 del 26-03-2010;

C.M. 110 del 29-12-2011 e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni;

Nota del 23-04-2014 - Miur-USR Emilia Romagna, Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione per gli alunni in istruzione parentale;

D.lgs. 62/2017 art. 23;

Nota del 21-03-2018 – Miur-USR Emilia Romagna, Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione per gli alunni in istruzione parentale.

Obbligo di istruzione

L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-12- 2006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che:

L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.…omissis…L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.…omissis… L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre all’anno scolastico 2007/2008.”

L’obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli apprendimento e di formazione.

Comunque è il caso di precisare che nell’ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l’istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola, pubblica o privata.

L’art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003”) prevede che: I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell’iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica.

L’obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso “l’istruzione familiare”. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità per l’ammissione all’anno successivo.

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Alla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare:

  • La responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).

  • La scelta dell’istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata alle autorità competenti da parte di entrambi i genitori dei minori.

  • La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo (art 5 D.lgs. 76/2005).

Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull’obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l’iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola territorialmente competente per l’iscrizione.

  • Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull’adempimento dell’obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.

  • In ogni momento dell’anno i genitori possono scegliere l’istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E’ in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.

  • I genitori che scelgono l’istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei propri figli.

  • La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali.

  • Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l’istruzione del figlio.

  • Dopo l’esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola.

Esami di idoneità e di Stato

L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione). L’istituto della istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Anche le scuole non paritarie, previste dall’ordinamento, assicurano l’assolvimento dell’obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che : Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”. La C.M. n. 35 del 26/3/2010 regolamenta chiaramente la questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

  • ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale;

  • coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:

  • ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;

  • al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).”

Alla luce di tali disposizioni:

  • L’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l’idoneità dell’alunno all’iscrizione ad una determinata classe.

  • Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell’esame di idoneità sono normate dal Ministero. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo (art. 8 D.lgs. 59/2004).

  • Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno.

  • La domanda va presentata entro il 30 aprile.

  • Le norme dettate dal Ministero, regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l’idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo.

  • Nel nostro ordinamento (Indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). E’ il raggiungimento di tali obiettivi che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe.

A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d’Esame i programmi svolti dall’alunno/a durante l’istruzione parentale e il dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali.

  • Sono sedi d’esame esclusivamente le scuole statali o paritarie.

  • Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.

  • Se un alunno non supera l’esame non acquisisce l’idoneità.

Inoltre, occorre precisare che l’unico modo, da parte della scuola, per accertare che venga effettivamente svolto l’insegnamento-apprendimento, come si evince dalla Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche…la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”.

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l’obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Tempi e modulistica

La documentazione può essere trasmessa all'Istituto scolastico in cartaceo o per email. Se la domanda è trasmessa per via telematica deve essere accompagnata da copia dei documenti di identità dei richiedenti.

Comunicazione di istruzione parentale. Da consegnare preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gennaio) o quando si realizza la decisione per la prima volta e poi annualmente (nel periodo delle iscrizioni): Modello A

Comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica (entro il 15 marzo): Modello B

Richiesta esame di idoneità o di licenza Da consegnare entro il 30 aprile: Modello C

Ulteriori informazioni

L’Istituto Comprensivo ‘Emilio Rosetti’ nelle rappresentanze di Dirigente scolastico e Personale Docente è a disposizione delle Famiglie in un’ottica di dialogo per tutti i momenti di possibile collaborazione che potranno verificarsi. In particolare per quanto concerne aspetti sia didattici specifici che di natura professionale, così pure il contributo per quanto riguarda le competenze, i metodi e le modalità di natura psicopedagogica.





IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Luigia Pergola

(F.to digitalmente)